Bozza del codice deontologico dei soci AMI:

Articolo 1 - Il rispetto


Il rispetto delle persone, della natura, della proprietà privata, delle leggi e degli usi, costumi e consuetudini sarà la regola di condotta di ogni socio AMI.

Articolo 2 - La sicurezza


I membri dell'AMI si impegnano a non far correre rischi né a se stessi né ad altri, in modo da non creare alcun pregiudizio fisico e/o finanziario a chicchessia. A questo fine essi si impegnano ad avere un comportamento riflessivo e a essere assicurati ai fini della responsabilità civile.

Articolo 3 - I mezzi e le misure


I soci dell'AMI si impegnano a fare prelievi limitati di materiale con l'aiuto soltanto dei mezzi classici o comunque ammessi dai regolamenti locali al solo fine di arricchire direttamente e indirettamente le loro collezioni private.

Articolo 4 - Le scoperte eccezionali


I soci dell'AMI si impegnano a segnalare ogni scoperta importante alle autorità competenti, musei o università.

Articolo 5 - Le infrazioni al codice deontologico


I membri che adotteranno un comportamento non in linea con il codice deontologico potranno essere esclusi dall'associazione, nel rispetto delle modalità previste dallo statuto sociale. L'AMI, su decisione del suo Consiglio di Amministrazione, pubblicherà eventualmente i fatti, se giudica che questi possono causare un pregiudizio all'insieme della comunità degli "amanti dei minerali".