AMI
ASSOCIAZIONE
MICRO-MINERALOGICA ITALIANA
via Gioconda 3 I-26100 Cremona, Italy
e-mail: minerals@tele2.it

© “Pulchritudo in parvitate” ®

I – COSTITUZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1

1. Tra gli aderenti al presente statuto, si dà forma ad un’Associazione retta dalle leggi vigenti in Italia e nella Comunità Europea, il cui nome è: Associazione Micro-mineralogica Italiana “Pulchritudo in parvitate”comunemente denominata: AMI.

Articolo 2

1. La sede legale dell’AMI è stabilita in: via Gioconda n. 3, I-26100 Cremona. 2. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo per deliberazione dell’Assemblea dei Soci su apposito ordine del giorno comunicato ai Soci. 

Articolo 3

1. La durata dell’Associazione è illimitata. 2. Lo scioglimento dell’Associazione non potrà che essere stabilito da una Assemblea dei Soci convocata e deliberante nella forma prevista dall’articolo 34 del presente statuto.

Articolo 4

1. Lo scopo dell’AMI consiste, in genere, nel favorire ed incoraggiare il lavoro e l’attività delle persone, degli enti ed associazioni morali e giuridiche, interessati alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica, e, in particolare:

a) promuovere ed implementare le conoscenze della mineralogia e delle discipline correlate;

b) allacciare relazioni tra tutte le persone, gli enti e le associazioni che s’interessano, sia in Italia sia all’estero, alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica in genere;

c) radunare, creare e diffondere tutta la documentazione inerente alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica, al micromontaggio, alla macrofotografia, alla macroripresa e alla mineralogia in genere con particolare riguardo per quella descrittiva;

d) facilitare i legami tra i membri dell’AMI e gli organismi ufficiali competenti in “materia di scienze mineralogiche”.

Articolo 5

1. L’AMI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la cui composizione ed i cui poteri sono definiti dal presente statuto.

Articolo 6

1. L’AMI potrà aderire a federazioni e confederazioni nazionali ed internazionali con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e potrà altresì, essa stessa, essere soggetto attivo in materia di federazioni e confederazioni.

Articolo 7

1. L’AMI è un’associazione senza fini di lucro, aperta alla pluralità delle opinioni individuali, senza distinzioni di sorta (nazionalità, sesso, razza, fede politica, religione, ecc.), ma nessun membro può avvalersi dell’appartenenza all’Associazione per fini d’interesse personale oltre quelli fissati come obiettivi dall’Associazione medesima.

II - RISORSE

Articolo 8

1. L’esercizio Sociale inizia il 1º settembre per terminare il 31 agosto dell’anno successivo, con   l’obbligo di approvare il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 9

1. Le risorse dell’AMI sono costituite da:

a) le quote associative annuali da versarsi, entro il terzo mese di ogni esercizio sociale o al momento dell’adesione, da parte di ciascun Socio benefattore o attivo. L'ammontare di tale quota su proposta del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea.

b) le sovvenzioni di ogni natura che potranno esserle assegnate.

III – SOCI DELL’AMI

Articolo 10

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Onorari;

c) Soci Benefattori;

d) Soci Ordinari (o attivi).

2. Il titolo di Socio Fondatore spetta per diritto ai sottoscrittori dell’atto costitutivo. I contributi e gli obblighi dei Soci Fondatori sono determinati nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei Soci.

3. Il titolo di Socio Onorario è conferito dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a tutte quelle persone, enti ed associazioni morali e giuridiche, aderenti o non aderenti, che renderanno dei servizi notevoli o daranno un aiuto eccezionale. Il Socio onorario è dispensato dal versamento della quota associativa.

4. Sono Soci Benefattori gli aderenti, persone, enti ed associazioni morali e giuridiche, che versano annualmente una quota almeno cinque volte superiore a quella annuale ordinaria fissata.

5. Sono Soci Ordinari gli aderenti, persone fisiche, morali e giuridiche, che pagano la quota annuale. Tra i Soci Ordinari, persone fisiche, si distinguono:

– i Soci adulti (“senior”), aventi la maggiore età compiuta alla data del giorno dell’Assemblea annuale dei Soci;

– i Soci giovani (“junior”), dai dodici anni compiuti sino al giorno precedente il compimento della maggiore età, accettati soltanto previa autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori. Questi Soci hanno tutti i diritti dei Soci adulti, escluso il voto. La loro quota associativa annuale è ridotta alla metà.

Articolo 11

1. È auspicabile che in ogni circoscrizione o provincia o regione, di loro propria iniziativa, i Soci locali cooptino od eleggano un delegato appositamente incaricato di assicurare la rappresentatività dell’AMI e la demoltiplica delle sue attività.

2. Il delegato, allorché designato, dovrà segnalare la sua funzione al Segretario dell’AMI.

IV – AMMISSIONE, DIMISSIONE, REINTEGRAZIONE, RADIAZIONE, ESCLUSIONE DEI SOCI 

Articolo 12

1. Tutti i candidati all’adesione compilano una domanda di adesione che firmano e datano.

2. Sono ammesse le domande di adesione a mezzo posta elettronica e/o fax, purché seguita dall’inoltro della regolare domanda firmata e datata.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull’ammissione o esclusione delle domande presentate.

Articolo 13

1. Tutti gli aderenti possono, in ogni momento, dimissionarsi tramite lettera senza avere l'obbligo di segnalare le ragioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni ed alla prima riunione, provvederà a cancellare dall'elenco dei soci, il nominativo del dimissionario.

Articolo 14

1. Un Socio dimissionario può, in ogni momento, essere reintegrato in seno all’AMI.

2. La reintegrazione esige formalità e versamenti uguali a quelli di una prima adesione.

Articolo 15

1. È radiato automaticamente dall’AMI il Socio che non ha, dopo formale sollecito, saldato la quota associativa dell’anno ultimo scorso.

2. Il Socio che porti pregiudizi e danni materiali o morali gravi all’Associazione, che non osservi norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati o che eserciti attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell’Associazione è radiato con decisione motivata del Consiglio di Amministrazione, assunta dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.

Articolo 16

1. Il Socio, nel rispetto delle normative vigenti, può esercitare tutti i propri diritti al fine di ricorrere all’Assemblea contro la pronuncia di radiazione o esclusione.

Articolo 17

1. La dimissione o l’esclusione non dà diritto ad alcun rimborso della/e quota/e versata/e.

V – AMMINISTRAZIONE 

Articolo 18

1. L’AMI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione incaricato dell’esecuzione del presente statuto e delle decisioni dell’Assemblea dei Soci, di gestire i beni dell’Associazione, di organizzare e dirigere le A attività dell’Associazione.

2. Il Consiglio si compone di sette (7) membri, eletti dall’Assemblea secondo le modalità del successivo art. 19.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 21 del presente statuto:

a) il Presidente,

b) il Vice-Presidente,

c) il Segretario e l’eventuale Segretario aggiunto,

d) il Tesoriere,che costituiscono il Comitato Direttivo, qualora l’Assemblea dei Soci opti per la costituzione di questo ulteriore organo.

4. Il numero dei membri del Consiglio, su proposta dello stesso, potrà essere aumentato o diminuito, a seconda delle esigenze, con delibere dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 19

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un periodo di tre anni tra i Soci dell’AMI, e i suoi membri possono essere rieletti.

2. Il voto avviene con scheda elettorale segreta.

3. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

4. In caso di ex-aequo è proclamato eletto il candidato più anziano.

5. Qualora il candidato non accetti la carica, risulterà eletto quello con il maggior numero di voti tra i non eletti.

6. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in regola con le quote sociali e godere dei diritti civili e politici, pena l’invalidità dell’elezione o la decadenza dalla carica, se perdono tali requisiti.

Articolo 20

1. In caso di decadenza di un Consigliere per dimissione, o decesso, impedimento permanente accertato o qualsiasi altro motivo, la sua sostituzione avviene con il primo con maggior voti tra i non eletti nell'Assemblea precedente.

2. Il mandato del Consigliere eletto in sostituzione, termina alla stessa data di quella del Consigliere sostituito.

3. Qualora sia esaurita la graduatoria dei non eletti, il Consiglio sarà integrato alla successiva Assemblea annuale a meno che il numero dei Consiglieri decaduti sia uguale o superiore a quello dei Consiglieri in carica nel qual caso dovrà essere convocata entro un mese l’Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche vacanti.

Articolo 21

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti, mediante votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta al primo scrutinio, a maggioranza relativa al secondo scrutinio; in caso di ex-aequo, è proclamato eletto il candidato più anziano. Il Segretario, l’eventuale Segretario aggiunto ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Le cariche sociali possono essere ricoperte per più mandati.

Articolo 22

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione anche di fronte ai terzi e in giudizio, e ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente svolge i compiti previsti dalle leggi e dallo statuto ed in particolare:

a) convoca, presiede e dirige le Assemblee dei Soci, le riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché quelle dell’eventuale Comitato Direttivo, e ne sottoscrive, insieme al Segretario, i verbali delle sedute;

b) convoca Consiglio di Amministrazione e l’eventuale Comitato Direttivo almeno una volta ogni semestre e quando lo reputi opportuno, nonché quando ne riceva richiesta sottoscritta da almeno tre loro membri;

c) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, del Consiglio e delle Assemblee, e in generale sorveglia sulla corretta esecuzione di quanto previsto dallo statuto.

Articolo 23

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento momentaneo di quest’ultimo (assenza motivata, malattia, …) o per delega dello stesso.

2. In caso di dimissioni, decesso, o impedimento permanente accertato, il Vice-Presidente dovrà convocare entro quindici giorni il Consiglio di Amministrazione per la surroga del posto di Consigliere vacante e l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 24

1. Il Segretario dà seguito alle decisioni del Presidente al fine di assicurare la corrispondenza, le convocazioni e quant’altro affidatogli dalla presidenza.

2. In particolare il Segretario:a) redige i verbali delle Assemblee e delle sedute di Consiglio e dell’eventuale Comitato Direttivo sui registri destinati allo specifico uso;b) redige i testi pubblicitari, i resoconti per la stampa, ecc.c) assicura la conservazione degli archivi.

3. Il Segretario può essere assistito e sostituito all’occorrenza nelle sue funzioni da un Segretario aggiunto.

Articolo 25

1. Il Tesoriere è depositario dei fondi dell’AMI e ne tiene la contabilità che dovrà essere costantemente aggiornata.

2. In particolare il Tesoriere:

a) effettua, a fronte di regolare delibera consigliare o su mandato del Presidente, tutti i pagamenti ed incassa tutte le quote sociali;

b) informa in permanenza il Segretario sullo stato dei Soci per quanto concerne le loro quote e tiene aggiornati gli schedari per ognuno di loro.

c) presenta il rendiconto annuale all’Assemblea dei Soci che gliene darà scarico.

Articolo 26

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente.

2. Le sedute sono presiedute e dirette dal Presidente dell’Associazione, in sua mancanza dal Vice-Presidente, e mancando quest’ultimo dal Consigliere più anziano.

3. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario o dal Segretario aggiunto, e in loro mancanza da un Consigliere a ciò incaricato dal Presidente della riunione.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante sistematiche elettroniche (quali ad esempio la teleconferenza): condizione essenziale, in tal caso, sarà l’identificazione dei partecipanti ed il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

5. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea.

6. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri eletti ed in carica.

7. Tutti i membri del Consiglio che, senza motivata giustificazione, non avranno partecipato a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Articolo 27

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non devono ricevere alcuna retribuzione per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. I Soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a fronte di specifici mandati esplicitati in conformità e su incarico del Presidente e/o per decisione consigliare.

Articolo 28

1. Consiglio di Amministrazione può nominare collaboratori esterni all’Associazione per il buon funzionamento della stessa, determinando la retribuzione o l’indennizzo delle loro prestazioni.

2. I collaboratori esterni possono essere invitati ad assistere alle sedute di Consiglio e alle Assemblee a titolo consultivo.

VI – ORGANISMO DI CONTROLLO

Articolo 29

1. Un collegio di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, esercita la sorveglianza ed il riscontro contabile sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce annualmente all’Assemblea Ordinaria dei Soci all’atto della presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi. A tale effetto, il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea dei Soci.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica un esercizio, sono rieleggibili, non possono avere vincoli di parentela con i membri del Consiglio di Amministrazione e non possono appartenere al Consiglio stesso.

3. Nel caso in cui l’Assemblea debba rinnovare in tutto o in parte il Consiglio di Amministrazione, l’elezione dei Revisori dei Conti avviene contemporaneamente.

VII – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 30

1. Almeno una volta all’anno l’AMI si riunisce, presso la sede o altrove, entro la fine del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, in Assemblea Ordinaria dei Soci.

2. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno da trattare, il luogo e l’ora tanto della prima che dell’eventuale seconda convocazione e dovrà essere divulgato almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

3. L’Assemblea dei Soci si compone di tutti i Soci Fondatori, Benefattori e Ordinari che figurano regolarmente iscritti nell’apposito libro e sono in regola con i versamenti delle quote sociali annuali.

4. In Assemblea a ciascun Socio fondatore spettano due voti.

5. Per deliberare validamente, l’Assemblea deve comprendere almeno un decimo del numero di voti rappresentato dai Soci che hanno regolarmente versato la quota dell’anno corrente, presenti o rappresentati per delega scritta. Nel caso in cui questo quorum non sia raggiunto in prima convocazione, in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati per delega scritta.

6. Il voto per procura è ammesso, ma un Socio può disporre al massimo di cinque deleghe. La procura scritta, firmata e datata, deve essere presentata al Segretario per riscontro e validazione, prima dell’inizio delle operazioni di voto.

7. Il Presidente presenta il bilancio dell’anno precedente ed espone i progetti per l’avvenire.

8. Il Segretario legge il resoconto della precedente Assemblea dei Soci, che è messo ai voti per l’approvazione.

9. Il Tesoriere presenta il bilancio contabile. L’Assemblea si pronuncia per darne scarico al Tesoriere, ratificandone l’operato, dopo aver ascoltato i Revisori dei Conti.

10. Se del caso, si procede al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione e d a stabilire la quota associativa.

11. Le decisioni sono prese, al primo giro, a maggioranza assoluta; al secondo giro, a maggioranza relativa.

12. L’Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione dei bilanci annuali, consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e preventivo;

b) determinazione delle linee generali di attività dell’Associazione;

c) variazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di Soci;

d) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

f)   modifiche del presente statuto;

g) scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione, nomina e poteri dell’organo liquidatore;

h) altre materie che il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio dei Revisori dei Conti reputino debbano essere oggetto di    decisioni assembleari.

Articolo 31

1. Assemblee Straordinarie dei Soci possono essere convocate, in caso di necessità, dal Consiglio di Amministrazione, dal solo Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti o per decisione di una precedente Assemblea ordinaria, oppure a domanda di almeno un terzo dei Soci dell’AMI.

2. Esse sono convocate almeno quindici giorni prima della data fissata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora tanto della prima quanto dell’eventuale seconda convocazione.

3. Soltanto gli argomenti all’ordine del giorno potranno essere trattati e/o essere oggetto di discussioni e delibere.

4. Le Assemblee Straordinarie dei Soci deliberano validamente con le stesse modalità delle Assemblee Ordinarie dei Soci.

VIII – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 32

1. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre regolamenti interni riguardanti questioni non previste dal presente statuto, che dovranno essere sottoposti alla discussione dell’Assemblea per l’approvazione.

2. I regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto.

IX – RESPONSABILITÀ

Articolo 33

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non contraggono, in ragione delle loro funzioni, alcuna obbligazione personale. Essi non rispondono che dell’esecuzione del loro mandato.

2. Gli impegni e gli obblighi dell’AMI sono garantiti unicamente dai beni della medesima.

3. I rischi diversi che l’Associazione può correre sono coperti da:

a) i fondi che essa possiede;

b) l’/e assicurazione/i contratta/e presso delle compagnie scelte dal Consiglio di Amministrazione.

4. Se la responsabilità di queste o di altre compagnie di assicurazione dovesse risultare liberata, per non importa qual ragione, l’AMI non potrà che rispondere con la sola concorrenza dei propri beni.

X – SCIOGLIMENTO

Articolo 34

1. Lo scioglimento dell’AMI non può che essere pronunciato da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata a questo scopo e per questo solo motivo, con la precisazione, all’ordine del giorno, anche della data alla quale si intende dar corso allo scioglimento dell’Associazione. Ad essa dovranno essere presenti almeno i due terzi dei Soci Fondatori, Benefattori e Ordinari. Se il quorum non è raggiunto, sarà convocata, nel rispetto dei termini fissati dall’ordine del giorno, una nuova assemblea che potrà regolarmente deliberare soltanto al raggiungimento del quorum di presenza della metà più uno dei Soci Fondatori, Benefattori e Ordinari. In ogni caso è richiesta la maggioranza assoluta di voti, anche in caso di più scrutini.

2. Il voto è nominale e non sono ammesse deleghe e/o procure.

3. L’Assemblea che avrà deciso lo scioglimento si pronuncerà circa la destinazione da dare ai beni dell’AMI che, di preferenza, saranno devoluti ad Enti ed organismi che operano a fini di pubblica utilità.

Articolo 35

1. Per quanto non indicato ai punti del presente statuto si fa espresso rimando al vigente Codice Civile in materia di associazioni.

Cremona, 29 settembre 2004.