| AMI |
| ASSOCIAZIONE |
| MICRO-MINERALOGICA ITALIANA |
| via Gioconda 3 I-26100 Cremona, Italy |
| e-mail: minerals@tele2.it |

© Pulchritudo in parvitate ®
I COSTITUZIONE E SCOPO DELLASSOCIAZIONE
Articolo
1. Tra gli
aderenti al presente statuto, si dà forma ad unAssociazione retta dalle leggi
vigenti in Italia e nella Comunità Europea, il cui nome è:
Articolo
1. La sede
legale dellAMI è stabilita in: via Gioconda n.
Articolo
1. La
durata dellAssociazione è illimitata.
1. Lo scopo
dellAMI consiste, in genere, nel favorire ed incoraggiare il lavoro e
lattività delle persone, degli enti ed associazioni morali e giuridiche,
interessati alla micromineralogia e alla mineralogia sistematica, e, in particolare:
a)
promuovere ed implementare le conoscenze della mineralogia e delle discipline correlate;
b)
allacciare
c)
radunare, creare e diffondere tutta la documentazione inerente alla micromineralogia e
alla mineralogia sistematica, al micromontaggio, alla macrofotografia, alla macroripresa e
alla mineralogia in genere con particolare riguardo per quella descrittiva;
d)
facilitare i legami tra i membri dellAMI e gli organismi ufficiali competenti in
materia di scienze mineralogiche.
Articolo
1.
LAMI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la cui composizione ed i
cui poteri sono definiti dal presente statuto.
Articolo
1. LAMI potrà aderire a federazioni e confederazioni nazionali ed internazionali con deliberazione dellAssemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e potrà altresì, essa stessa, essere soggetto attivo in materia di federazioni e confederazioni.
1. LAMI è unassociazione senza fini di lucro, aperta alla pluralità delle opinioni individuali, senza distinzioni di sorta (nazionalità, sesso, razza, fede politica, religione, ecc.), ma nessun membro può avvalersi dellappartenenza allAssociazione per fini dinteresse personale oltre quelli fissati come obiettivi dallAssociazione medesima.
Articolo
1.
Lesercizio Sociale inizia il
Articolo
a) le quote
associative annuali da versarsi, entro il terzo mese di ogni esercizio sociale o al
momento delladesione, da parte di ciascun Socio benefattore o attivo. L'ammontare di
tale quota su proposta del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea.
b) le sovvenzioni di ogni natura che potranno esserle assegnate.
Articolo
1. I Soci
si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Onorari;
c) Soci Benefattori;
d) Soci Ordinari (o attivi).
3. Il
titolo di Socio Onorario è conferito dallAssemblea dei Soci, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, a tutte quelle persone, enti ed associazioni morali e
giuridiche, aderenti o non aderenti, che renderanno dei servizi notevoli o daranno un
aiuto eccezionale. Il Socio onorario è dispensato dal versamento della quota associativa.
4. Sono
Soci Benefattori gli aderenti, persone, enti ed associazioni morali e giuridiche, che
versano annualmente una quota almeno cinque volte superiore a quella annuale ordinaria
fissata.
5. Sono Soci Ordinari gli aderenti, persone fisiche, morali e giuridiche, che pagano la quota annuale. Tra i Soci Ordinari, persone fisiche, si distinguono:
i Soci giovani
(junior), dai dodici anni compiuti sino al giorno precedente il compimento
della maggiore età, accettati soltanto previa autorizzazione scritta di almeno uno dei
genitori. Questi Soci hanno tutti i diritti dei Soci adulti, escluso il voto. La loro
quota associativa annuale è ridotta alla metà.
Articolo
2. Il delegato, allorché designato, dovrà segnalare la sua funzione al Segretario dellAMI.
Articolo
1. Tutti i
candidati alladesione compilano una domanda di adesione che firmano e datano.
2. Sono ammesse le domande di adesione a mezzo posta elettronica e/o fax, purché seguita dallinoltro della regolare domanda firmata e datata.
Articolo
1. Tutti gli aderenti possono, in ogni momento, dimissionarsi tramite lettera senza avere l'obbligo di segnalare le ragioni.
Articolo
1. Un Socio dimissionario può, in ogni momento, essere reintegrato in seno allAMI.
2. La
reintegrazione esige formalità e versamenti uguali a quelli di una prima adesione.
Articolo
2. Il Socio
che porti pregiudizi e danni materiali o morali gravi allAssociazione, che non
osservi norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei
regolamenti di esecuzione emanati o che eserciti attività contrarie agli interessi ed
alle finalità dellAssociazione è radiato con decisione motivata del Consiglio di
Amministrazione, assunta dopo aver ascoltato le ragioni dellinteressato.
Articolo
Articolo
1. La
dimissione o lesclusione non dà diritto ad alcun rimborso della/e quota/e
versata/e.
V AMMINISTRAZIONE
Articolo
1.
LAMI è amministrata da un Consiglio di Amministrazione incaricato
dellesecuzione del presente statuto e delle decisioni dellAssemblea dei Soci,
di gestire i beni dellAssociazione, di organizzare e dirigere le A attività
dellAssociazione.
2. Il
Consiglio si compone di sette (
3. Il
Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, secondo le modalità stabilite dal
successivo art.
a) il
Presidente,
b) il
Vice-Presidente,
c) il
Segretario e leventuale Segretario aggiunto,
d) il
Tesoriere,
4. Il
numero dei membri del Consiglio, su proposta dello stesso, potrà essere aumentato o
diminuito, a seconda delle esigenze, con delibere dellAssemblea dei Soci.
Articolo
2. Il voto avviene con scheda elettorale segreta.
4. In caso
di ex-aequo è proclamato eletto il candidato più anz
5. Qualora
il candidato non accetti la carica, risulterà eletto quello con il maggior numero di voti
tra i non eletti.
6. Tutti i
membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in regola con le quote sociali e
godere dei diritti civili e politici, pena linvalidità dellelezione o la
decadenza dalla carica, se perdono tali requisiti.
Articolo
1. In caso
di decadenza di un Consigliere per dimissione, o decesso, impedimento permanente accertato
o qualsiasi altro motivo, la sua sostituzione avviene con il primo con maggior voti tra i
non eletti nell'Assemblea precedente.
2. Il mandato del Consigliere eletto in sostituzione, termina alla stessa data di quella del Consigliere sostituito.
Articolo
1. Il
Presidente e il Vice-Presidente sono eletti, med
2. Le
cariche sociali possono essere ricoperte per più mandati.
Articolo
1. Il
Presidente rappresenta legalmente lAssociazione anche di fronte ai terzi e in
giudizio, e ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
2. Il
Presidente svolge i compiti previsti dalle leggi e dallo statuto ed in particolare:
a) convoca,
presiede e dirige le Assemblee dei Soci, le riunioni del Consiglio di Amministrazione
nonché quelle delleventuale Comitato Direttivo, e ne sottoscrive, insieme al
Segretario, i verbali delle sedute;
b) convoca
Consiglio di Amministrazione e leventuale Comitato Direttivo almeno una volta ogni
semestre e quando lo reputi opportuno, nonché quando ne riceva richiesta sottoscritta da
almeno tre loro membri;
c) cura
lesecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, del Consiglio e delle
Assemblee, e in generale sorveglia sulla corretta esecuzione di quanto previsto dallo
statuto.
Articolo
1. Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
momentaneo di questultimo (assenza motivata, malattia,
) o per delega dello
stesso.
2. In caso
di dimissioni, decesso, o impedimento permanente accertato, il Vice-Presidente dovrà
convocare entro quindici giorni il Consiglio di Amministrazione per la surroga del posto
di Consigliere vacante e lelezione del nuovo Presidente.
Articolo
1. Il
Segretario dà seguito alle decisioni del Presidente al fine di assicurare la
corrispondenza, le convocazioni e quantaltro affidatogli dalla presidenza.
2. In
particolare il Segretario:
3. Il
Segretario può essere assistito e sostituito alloccorrenza nelle sue funzioni da un
Segretario aggiunto.
Articolo
1. Il
Tesoriere è depositario dei fondi dellAMI e ne tiene la contabilità che dovrà
essere costantemente aggiornata.
2. In
particolare il Tesoriere:
a)
effettua, a fronte di regolare delibera consigliare o su mandato del Presidente, tutti i
pagamenti ed incassa tutte le quote sociali;
b) informa in permanenza il Segretario sullo stato dei Soci per quanto concerne le loro quote e tiene aggiornati gli schedari per ognuno di loro.
Articolo
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge e dal presente statuto allAssemblea.
7. Tutti i membri del Consiglio che, senza motivata giustificazione, non avranno partecipato a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso potranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Articolo
1. I membri
del Consiglio di Amministrazione non devono ricevere alcuna retribuzione per lo
svolgimento delle loro funzioni.
2. I Soci
hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a fronte di specifici mandati esplicitati
in conformità e su incarico del Presidente e/o per decisione consigliare.
Articolo
1.
Consiglio di Amministrazione può nominare collaboratori esterni allAssociazione per
il buon funzionamento della stessa, determinando la retribuzione o lindennizzo delle
loro prestazioni.
2. I
collaboratori esterni possono essere invitati ad assistere alle sedute di Consiglio e alle
Assemblee a titolo consultivo.
VI ORGANISMO DI
CONTROLLO
Articolo
1. Un
collegio di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, esercita la sorvegl
3. Nel caso
in cui lAssemblea debba rinnovare in tutto o in parte il Consiglio di
Amministrazione, lelezione dei Revisori dei Conti avviene contemporaneamente.
VII ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo
1. Almeno una volta allanno lAMI si riunisce, presso la sede o altrove, entro la fine del sesto mese dalla chiusura dellesercizio, in Assemblea Ordinaria dei Soci.
3.
LAssemblea dei Soci si compone di tutti i Soci Fondatori, Benefattori e Ordinari che
figurano regolarmente iscritti nellapposito libro e sono in regola con i versamenti
delle quote sociali annuali.
4. In
Assemblea a ciascun Socio fondatore spettano due voti.
5. Per
deliberare validamente, lAssemblea deve comprendere almeno un decimo del numero di
voti rappresentato dai Soci che hanno regolarmente versato la quota dellanno
corrente, presenti o rappresentati per delega scritta. Nel caso in cui questo quorum non
sia raggiunto in prima convocazione, in seconda convocazione, lAssemblea delibera
validamente qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati per delega scritta.
6. Il voto per procura è ammesso, ma un Socio può disporre al massimo di cinque deleghe. La procura scritta, firmata e datata, deve essere presentata al Segretario per riscontro e validazione, prima dellinizio delle operazioni di voto.
8. Il
Segretario legge il resoconto della precedente Assemblea dei Soci, che è messo ai voti
per lapprovazione.
9. Il
Tesoriere presenta il bilancio contabile. LAssemblea si pronuncia per darne scarico
al Tesoriere, ratificandone loperato, dopo aver ascoltato i Revisori dei Conti.
10. Se del
caso, si procede al rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione e d a stabilire la
quota associativa.
11. Le
decisioni sono prese, al primo giro, a maggioranza assoluta; al secondo giro, a
maggioranza relativa.
12. LAssemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:
b)
determinazione delle linee generali di attività dellAssociazione;
c)
variazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di Soci;
d) elezione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) scioglimento e messa in liquidazione dellAssociazione, nomina e poteri dellorgano liquidatore;
Articolo
1. Assemblee Straordinarie dei Soci possono essere convocate, in caso di necessità, dal Consiglio di Amministrazione, dal solo Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti o per decisione di una precedente Assemblea ordinaria, oppure a domanda di almeno un terzo dei Soci dellAMI.
3. Soltanto
gli argomenti allordine del giorno potranno essere trattati e/o essere oggetto di
discussioni e delibere.
4. Le
Assemblee Straordinarie dei Soci deliberano validamente con le stesse modalità delle
Assemblee Ordinarie dei Soci.
VIII ORGANIZZAZIONE
INTERNA
Articolo
2. I regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente statuto.
Articolo
1. I membri del Consiglio di Amministrazione non contraggono, in ragione delle loro funzioni, alcuna obbligazione personale. Essi non rispondono che dellesecuzione del loro mandato.
3. I rischi diversi che lAssociazione può correre sono coperti da:
4. Se la responsabilità di queste o di altre compagnie di assicurazione dovesse risultare liberata, per non importa qual ragione, lAMI non potrà che rispondere con la sola concorrenza dei propri beni.
X SCIOGLIMENTO
Articolo
2. Il voto è nominale e non sono ammesse deleghe e/o procure.
3.
LAssemblea che avrà deciso lo scioglimento si pronuncerà circa la destinazione da
dare ai beni dellAMI che, di preferenza, saranno devoluti ad Enti ed organismi che
operano a fini di pubblica utilità.
Articolo
1. Per
quanto non indicato ai punti del presente statuto si fa espresso rimando al vigente Codice
Civile in materia di associazioni.
Cremona,